Regolamento lavori pubblici
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 10 maggio 2007
Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163
Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n° 384
TITOLO I° - PRINCIPI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
Art. 4 - Limiti economici agli interventi
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
TITOLO II° - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 - Lavori in economia
Art. 7 - Forniture in economia
Art. 8 - Servizi in economia
Art. 9 - Interventi misti
Art. 10 - Norma di salvaguardia
TITOLO III° - PROCEDIMENTO
Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 14 - Atti della procedura
Art. 15 - Scelta del contraente
Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 17 - Contratti aperti
Art. 18 - Mezzi di tutela
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 19 - Interventi d’urgenza
Art. 20 - Lavori di somma d’urgenza
Art. 21 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 22 - Disposizioni speciali per lavori agricoli o simili
Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
Art. 24 - Disposizioni speciali per servizi legali
Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
TITOLO V° - DISPOSIZIONI PER I LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 27 - Revisioni prezzi
Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazioni di lavori in amministrazione diretta
Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
Art. 30 - Lavori o prezzi non completati nel contratto, perizie di variante o suppletive
TITOLO VI° - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 31 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Garanzie per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
Art. 33 - Verifiche e collaudo.
Art. 34 - Procedure contabili.
Art. 35 - Entrata in vigore
TITOLO I° - PRINCIPI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Il presente Regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
- Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 (nel seguito semplicemente “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili del diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.
- Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si invia all’ordinamento giuridico vigente.
- Il ricorso agli eventi in economia è ammesso in relazione dell’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
- Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
- Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenzia pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importi; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione il collaudo, si applica la disciplina prevista dall’ordinamento per l’intervento complessivo.
- Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia
- L’esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario.
- Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
- Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni al Comune, purchè in possesso dei necessari requisiti.
Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- La fornitura di beni e la prestazioni di servizi in economia di cui gli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n° 488.
- La fornitura di beni e prestazioni di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n° 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
- L’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzatori professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
- In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
Art. 4 – Limiti economici agli interventi in economia
- In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare l’importo di € 200.000,00 per i lavori e di € 211.000,00 per le forniture e servizi.
- L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con le perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impiego economico contrattuale o extracontrattuale.
- Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o agli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
- Non sono considerati artificiosamente frazionati:
- l’esecuzione di interventi in economia il cui impiego di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra.
- gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a contraenti qualificati di ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
- Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all’importo stabilito con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n° 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
Art. 5 – Limiti speciali a talune tipologie in economia
- Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 50.000,00, qualora si tratti lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
- Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 100.000,00, qualora trattasi di interventi in manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all’articolo 6, comma 1.
- Eventuali costi relativi alla sicurezza inerente i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
TITOLO II° - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 – Lavori in economia
- Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
- manutenzione o riparazioni di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile od opportuno realizzarle con forme e la procedura di evidenzia pubblica prevista in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- prime opere per la difesa delle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alla legge e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da seguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
- lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- complemento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare lavori;
- lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenza o incompletezza costante in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- lavori di demolizione da eseguirsi d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. N° 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n° 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
- manutenzione o riparazioni di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile od opportuno realizzarle con forme e la procedura di evidenzia pubblica prevista in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l’installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, e riparazioni di beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- lavori di esecuzione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nelle convenzioni con Aziende o Enti gestori;
- manutenzione e riparazioni di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- manutenzioni e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi giochi;
- manutenzioni e riparazioni di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
- Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 7 – Forniture in economia
- Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all’articolo 4, comma 1, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi attrezzature già esistenti;
- libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che supporto informatico;
- materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambi d’uso di attrezzature d’ufficio di materiale di qualsiasi genere;
- materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- farmaci, vaccini, presidi medici – chirurgici, supporto medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti dei servizi socio – assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- beni necessari per il funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche, od ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- combustibile per il riscaldamento di immobili;
- fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- materiale per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessorio per impianti sportivi;
- sabbia, ghiaia, pietrisco, calcestruzzi e materiali edili per la manutenzione o riparazioni di opere o impianti;
- coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti – ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n° 717 del 1949;
- forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via diretta sottoforma di contributi;
- forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso, di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l’acquisizione.
- Rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), titolo indicativo, i seguenti beni:
- mobili, soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni, filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc..)
- mezzi di attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica)
- Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 8 – Servizi in economia
- Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate negli allegati II. A e II. B al Codice, come segue:
- Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II. A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizioni e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II. A, categoria 3 numero di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II. A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II. A, categoria 6, numeri di riferimenti CPC 81, 82, 814; compresi i contratti leasing;
- Servizi informatici e affini di cui all’allegato II. A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informazione degli adempimenti, aggiornamento software;
- Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II. A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio – economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- Servizi di contabilità e tenuta dai libri contabili di cui all’allegato II. A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
- Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica di cui all’allegato II. A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II. A, categoria 11, numero di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- Servizi pubblicitari cui all’allegato II. A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto di relativi spazi;
- Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II. A, categoria 14, numero di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II. A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizio di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia di trascrizione;
- Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e di servizi analoghi di cui all’allegato II. A, categoria 16, numero di riferimenti CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- Servizi alberghieri di cui all’allegato II. B, categoria 17, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633, e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionati, per ragioni di studio e aggiornamento;
- Servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II. B, categoria 23, numeri di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- Servizi relativi alle istruzioni di cui all’allegato II. B, con numero riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- Servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II. B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II. B, numero 27, “Altri Servizi”, al Codice:
- nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
- locazione di immobili, aree e locali breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- Servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e voltura di atti;
- servizi legali di cui all’articolo 24,. alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- servizi tecnici di cui all’articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperite infruttuosamente le procedure di evidenzia pubblica e non possa esserne differita l’esecuzione.
- Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzioni di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
Art. 9 – Interventi misti
- Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentante relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b).
- Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.
Art. 10 – Norme di salvaguardia
- Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto.
TITOLO III° - PROCEDIMENTO
Art. 11 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- L’amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio.
- Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone, ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all’articolo 11, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dipendente, richiede l’assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune mediante ricorso al lavoro interinale.
- Egli provvede altresì all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari, nonché all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’intervento.
- La disponibilità di materiale, attrezzi, mezzi d’opera e trasporto necessari è conseguita mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
- La lettera d’invito, di norma, contiene:
- l’oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione o di fornitura delle prestazione;
- il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- le modalità di prestazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
- il termine o i termini assegnati per l’esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
- la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall’eventuale disciplinare patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito nei seguenti casi:
- nel caso di lavori, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00;
- nel caso di servizi o di forniture, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00.
- Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
- quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il complemento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a € 100.000,00;
- quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l’importo non sia superiore a € 100.000,00;
- quando si tratti di importi di aggiudicazione inferiori o uguali a € 5.000,00.
Art. 14 – Atti della procedura
- La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o in via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20, l’invito può essere fatto a mezzo telefono, ma in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
- Qualora la complessità lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all’articolo 11 predispone un disciplinare di patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che devono essere resi disponibili per tutti i potenziali candidati.
- Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di una modesta entità, vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti, pertanto la richiesta di preventivo può essere fatta anche a mezzo telefono.
- Ogni volta che ciò è possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all’articolo 11 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di richiesta di offerta.
Art. 15 – Scelta del contraente
- La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
- in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, l’esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione o il buono d’ordine per importi fino a € 50.000,00, per importi superiori l’esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta di almeno tre membri nominata della Giunta Comunale.
- in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, l’esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione o il buono d’ordine.
- Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nel caso di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario.
- L’affidamento è disposto con Determinazione del Responsabile del Servizio; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non sia già stato assunto in precedenza.
- La Determinazioni sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa e sono esecutive con l’affissione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- Si prescinderà dalla Determinazione in caso di importi di aggiudicazione inferiore o uguali a € 5.000,00, l’ordinazione si effettuerà con Buono d’ordine vistato dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria
- La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere un Contratto/Scrittura privata tutte le volte che l’importo di aggiudicazione superi i € 20.000,00.
- Nel caso in cui l’importo sia inferiore a € 20.000,00, il Responsabile del servizio, una volta riconosciuta la congruità del prezzo richiesto della ditta, potrà procedere direttamente all’ordinazione dei lavori, delle forniture o dei prezzi.
- Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 20.000,00, il Responsabile del Servizio, potrà nelle more di sottoscrizione del Contratto/Scrittura privata una volta riconosciuta la congruità del prezzo richiesto dalla ditta, potrà procedere direttamente all’ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi.
Art. 16 – Offerta economicamente più vantaggiosa
- Per gli interventi ove vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizio di gestione diversi, ecc..) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
- Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto all’iter logico seguito nell’attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
- Nel caso di importi fino € 50.000,00, nell’esame delle offerte il Responsabile del Servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Art. 17 – Contratti aperti
- Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
- l’oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
- il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.
- Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora della scadenza del termine contrattuale siano necessari ulteriori interventi il Responsabile di cui all’articolo 11, previo accertamento della copertura finanziaria, autorizza la spesa che non può comunque essere superiore al valore inferiore tra:
- l’importo contrattuale dell’affidamento iniziale;
- il limite finanziario massimo previsto dall’articolo 4 del presente regolamento.
- In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il Responsabile di cui all’articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
- Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
- Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Art. 18 – Mezzi di tutela
- Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili all’aggiudicatorio cui è stato affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
- Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 19 – Interventi d'urgenza
- Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
- Il verbale è redatto dal Responsabile del Servizio di cui dell’articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
Art. 20 – Lavori di somma urgenza
- Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, nei limiti di cui al presente regolamento.
- L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Servizio o dal tecnico dell’amministrazione.
- Dell’evento di cui ai commi 1 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio
- Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di questo prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
- Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e li trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa a alle approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
- Qualora i lavori del comma 1 non conseguono l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e a alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
- Ai sensi e per gli effetti del disposto articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n° 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro il 30 (trenta) giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 21 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 19 o lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n° 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
- Il Responsabile di cui all’articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 22 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
- alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico;
- alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
- Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare;
- nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di € 25.000,00;
- nel caso di imprenditori agricolo in forma associata l’importo di € 150.000,00.
Art. 23 – Disposizioni speciali per beni e servizi con categorie protette
- Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra loro le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge citata.
- Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n° 381 del 1991.
Art. 24 – Disposizione speciali per i servizi legali
- I servizi legali di cui all’allegato II B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso, risoluzione delle controversie, esami dei profili di legalità o di legittimità di atti o di comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati dalla Giunta Comunale, su base fiduciaria, per importi fino a € 20.000,00; per importi superiori sono richiesti almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
- Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza;
- di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- prestazioni notarili;
- consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico – amministrativa;
- altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
- In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettera a) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 25 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Per servizi tecnici si intendono:
- i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti alla geologia, l’agronomia, la topografia, la documentazione catastale ecc.);
- i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettera a), b),c) e d);
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico – amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
- I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), b), c), e d), di importo pari o superiori a € 20.000,00 e inferiori a € 100.000,00 sono affidati, dal Responsabile del Servizio, anche senza procedure concorsuale, previa richiesta di almeno cinque preventivi, mediante linee guida determinanti preventivamente i seguenti requisiti e elementi utili al fine dell’affidamento:
- possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione della procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, emotivamente, al possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare; in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
- ribasso sul prezzo posto a base della procedura di titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito dei limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera d’invito, con esclusione della prestazione di progetti definitivi od esecutivi;
- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
- sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazioni i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
- Il Responsabile di cui all’articolo 11 può determinare metodi e criteri alternativi a quelli del comma 2, purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- I Servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importi pari o superiori a € 100.000,00 sono disciplinari dall’articolo 91 del Codice.
- I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 211.000,00 sono affidati con le modalità previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.
- I Servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore ai € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all’articolo 11, previa richiesta di almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
- Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
- quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore del servizio, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo complessivo non sia superiore a € 100.000,00;
- quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l’importo non sia superiore a € 100.000,00;
- quando si tratti di importi di aggiudicazione inferiori o uguali a € 5.000,00.
- Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi precedenti qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00;
- non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
- un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabili allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione sono definite volta per volta dal contratto o disciplinare di incarico o Determina di affidamento o Buono d’ordine; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto di incarico o nella determina di affidamento o Buono d’ordine.
TITOLO V° - DISPOSIZIONI PER I LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 – Interventi affidati in economia per cottimo
- I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, come segue:
- mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, tutto da registrare nelle liste o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- mediante l’esecuzione dei lavori a un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti,
- in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o a listini individuati preventivamente.
Art. 27 – Revisione prezzi
- E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, codice civile.
- Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’art. 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
- per le forniture dei materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
- per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Art. 29 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’articolo 11, o se nominativo, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
- sulla base di stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
- sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
- I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati mediante Visto del Responsabile del Servizio da apporre sulla fattura con allegata la lista delle lavorazioni e dei materiali forniti, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo l’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
- Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
-
- dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizie;
- dall’individuazione del soggetto esecutore;
- dai verbali di sospensione e di ripresa;
- dagli estremi dell’assicurazioni degli operai impiegati;
- dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- dei pagamenti già effettuati;
- delle eventuali riserve dell’imprese;
- di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
Art. 30 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
TITOLO VI° - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 31 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all’articolo 11, mediante ordine scritto.
- l’ordinazione deve contenere:
- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
- la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile e I.V.A.;
- i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento, ecc..);
- le indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n° 267 del 2000;
- ogni altra indicazione ritenuta utile,
- Il Responsabile di cui all’articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all’ordine, in relazione alla qualità, quantità e ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura fiscale il proprio nulla osta alla liquidazione.
- La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 – Garanzie per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
- I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importi inferiore a € 40.000,00.
- I soggetti aggiudicatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva per tutti gli affidamenti di importo fino a € 40.000,00.
- Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’articolo 11, i soggetti aggiudicatari di lavori in economia sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 129 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
Art. 33 – Verifica e collaudo
- Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’ultimazione.
- Il collaudo o attestazione di regolare esecuzione non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore ai € 20.000,00 ed è sostituito dal visto sulla fattura fiscale del Responsabile del servizio.
- Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all’articolo 11, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.
Art. 34 – Procedure contabili
- Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Regio Decreto n° 2440 del 1923, e dell’articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo n° 267 del 2000.
- Nei casi di cui al comma 1 i Responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento.
Art. 35 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.