Il presupposto per l’applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti, anche se di fatto non utilizzati.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Rispetto delle scadenze per il versamento dell'imposta.
La tassa deve essere versata:
a. a titolo di acconto in 2 rate di pari importo, determinate applicando le tariffe dell’anno precedente, entro le date di scadenza stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono riconfermate le suddette tariffe, è consentito comunque il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
b. a titolo di saldo, nel numero di 1 rata, con le scadenze stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il definitivo Piano Finanziario e/o le tariffe di competenza, applicando le tariffe per l’anno di riferimento. In ogni caso la rata non può scadere prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento della stessa.
Ufficio Finanziario - Tributi: previo appuntamento
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
Regolamento per l’applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27/04/2023